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D.Lvo 22/01/2004 n. 425. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime. Art. 90 Scoperte fortuite 1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. Art. 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate 1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario. Art. 92 Premio per i ritrovamenti 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 89 c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90. 2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con Decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 93 Determinazione del premio 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. Sezione II Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale Art. 94 Convenzione UNESCO 1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. Capo VII Espropriazione Art. 95 Espropriazione di beni culturali 1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. 2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento. 3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento. Art. 96 Espropriazione per fini strumentali 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso. Art. 97 Espropriazione per interesse archeologico 1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10. Art. 98 Dichiarazione di pubblica utilità 1. La pubblica utilità è dichiarata con Decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Art. 99 Indennità di esproprio per i beni culturali 1. Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato. 2. Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Art. 100 Rinvio a norme generali 1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. Titolo II Fruizione e valorizzazione Capo I Fruizione dei beni culturali Sezione I Principi generali Art. 101 Istituti e luoghi della cultura 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Art. 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. Art 103 Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura 1. L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi. 2. L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito. 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito Decreto Legislativo recante il “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”. b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c) c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 4. Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea. |
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